Organizzare un matrimonio non è un’impresa semplice e il web è pieno di siti che…
Documenti matrimonio per il rito civile e religioso
Come tutti sanno, il matrimonio porta con sé una serie di pratiche burocratiche cui adempiere e oggi, procurarsi i documenti necessari a celebrare il matrimonio non è più così complicato. Sebbene il matrimonio non sia un contratto, come erroneamente molti credono, si tratta pur sempre di un negozio giuridico, il che significa che necessita di determinate formalità. Esistono tre tipi di matrimonio nel nostro ordinamento: il matrimonio civile, il matrimonio canonico e il matrimonio concordatario. Per ciascuno di essi occorre seguire un iter specifico per poter contrarre matrimonio.
I documenti matrimonio per il rito civile
Il matrimonio civile è quello celebrato dinanzi all’Ufficiale di stato civile, il cosiddetto matrimonio in Comune. Oggi alcuni comuni permettono di sposarsi anche direttamente in ville, masserie e tenute, come la Masseria La Morella, autorizzata a celebrare il rito civile in giardino o nella cappella della tenuta. Se avete optato per il matrimonio civile, dovrete recarvi presso il comune di residenza di uno dei due sposi e richiedere i seguenti documenti: l’atto di nascita e il certificato contestuale che comprende residenza, stato libero e cittadinanza. Se uno dei due contraenti è divorziato, dovrà aggiungere anche la sentenza di divorzio, mentre se è vedovo sarà necessario l’atto di morte del coniuge defunto. Nel caso in cui, invece, uno dei due fidanzati è straniero, occorre il nulla osta del Consolato o dell’Ambasciata del paese di origine, un documento di identità in corso di validità, il certificato di nascita autenticato dall’Ambasciata del Paese di provenienza, il certificato di stato libero e quello di residenza in bollo e, se necessario, il certificato di divorzio o vedovanza direttamente dal paese di origine.
Il Comune provvede, poi, ad elaborare la documentazione necessaria (se uno dei due sposi è di un comune diverso, l’Ufficio di stato civile può eventualmente farsi carico di acquisire anche la sua documentazione) e fissa la data per il giuramento. Le pubblicazioni di matrimonio verranno pubblicate, poi, sul sito internet del Comune di riferimento nell’apposito albo ed esposte per 8 giorni alla porta della Casa comunale dei comuni di residenza dei futuri sposi, per accertare che non vi siano impedimenti. Trascorsi quattro giorni dopo il termine delle pubblicazioni, l’Ufficiale di stato civile, se non ha ricevuto nessuna opposizione, rilascia il “nulla osta” al matrimonio, in cui dichiara che quella celebrazione non ha impedimenti agli effetti civili e che i due fidanzati possono celebrare le proprie nozze entro 180 giorni dalla scadenza delle pubblicazioni, pena la decadenza di validità dei documenti.
Visti i tempi della burocrazia, vi consigliamo, cari amici, di iniziare l’iter circa 2 mesi prima della data prevista per il grande giorno.
Documenti matrimonio per il rito religioso
Se avete optato per il matrimonio con rito cristiano cattolico, non solo canonico (celebrato davanti al Ministro del culto cattolico), ma anche trascritto nei registri di stato civile (matrimonio concordatario), allora, l’iter burocratico si complica e i documenti matrimonio aumentano. La strada più semplice sarebbe iniziare dai documenti che occorrono per il Processetto in Chiesa.
Dunque, per il matrimonio religioso occorre richiedere i certificati di Battesimo e Cresima presso le parrocchie di appartenenza e compilare la richiesta di pubblicazioni. Oltre a ciò, per il consenso in Chiesa, dovrete procurarvi il Certificato di Stato Libero Ecclesiastico, se appartenete ad una diocesi diversa rispetto a quella nella quale verrà celebrato il matrimonio, l’attestazione di frequenza del corso prematrimoniale (obbligatorio se volete celebrare un matrimonio religioso), copia dell’atto di morte (in caso di vedovanza) oppure documento di annullamento da parte della Sacra Rota (in caso di matrimonio precedente annullato). Ottenuto ciò, si richiede al Comune la documentazione necessaria, già esaminata per il matrimonio civile (atto di nascita e certificato contestuale) e si fissa la data per il giuramento in Chiesa (il Processetto, che consiste in una serie di domande che il parroco pone ai due fidanzati separatamente, i quali dovranno confermare, sotto giuramento, la condivisione dei valori cristiani del matrimonio). Nel giorno stabilito, recatevi in Chiesa per il Processetto, poi, con il documento che il parroco vi rilascerà, andate in Comune per le pubblicazioni. Dopo essere stati al Comune, la persona che appartiene a diversa parrocchia e Comune dovrà consegnare nella propria Chiesa le pubblicazioni che ritirerà dopo 15 giorni (devono trascorrere due domeniche perché le pubblicazioni abbiano validità). Espletate le pubblicazioni, dovrete consegnarle al parroco, il quale vi compilerà la pratica matrimoniale da portare alla Curia di appartenenza delle parrocchie per ricevere il nullaosta, che andrà riportato alla Chiesa dove vi sposerete!
Fatto questo, l’unico altro documento che firmerete sarà finalmente il certificato di matrimonio.
Comunione o separazione dei beni?
Quando si decide di sposarsi, una delle cose che bisogna considerare è la scelta del regime patrimoniale: comunione dei beni o separazione dei beni? La risposta è complessa, perché la decisione spetta a ciascuna coppia sulla base di valutazioni personali, tuttavia, possiamo chiarire, senza scendere troppo nel dettaglio, cosa si intende nell’uno e nell’altro caso. La comunione dei beni prevede che tutti i beni acquistati dopo il matrimonio, ad eccezione di quelli personali, siano di proprietà di entrambi in egual misura, anche se acquistati separatamente. La comunione dei beni è estesa anche ai debiti contratti dai coniugi insieme o singolarmente (p. es. ipoteche). Beni posseduti prima delle nozze, eventuali eredità (anche successive alle nozze) o risarcimenti per danni fisici subiti non rientrano nel regime di comunione dei beni. La separazione dei beni significa invece che ciascuno dei due sposi conserva la proprietà esclusiva dei suoi beni, sia precedenti che successivi al matrimonio, dunque può disporne come crede, senza ingerenze del coniuge, fermo restando l’obbligo di adempiere ai doveri coniugali, i diritti di successione e la possibilità di cointestare eventuali beni esplicitandolo nell’atto.
La scelta tra i due regimi può essere effettuata sia nel caso di matrimonio civile che in sede di rito cattolico. Gli sposi devono esplicitare la loro scelta al momento del consenso, se non lo fanno, si applica in automatico il regime di comunione dei beni. Pensateci bene, cari amici, perché è vero che è sempre possibile modificare la scelta nel corso della vita matrimoniale, ma è altresì vero che dovrà essere fatto da con atto pubblico di fronte ad un notaio, con relativi costi. E voi, cosa ne pensate a riguardo?